L’ etichettatura e la presentazione dei mangimi sono aspetti fondamentali al fine della sicurezza degli stessi, del loro corretto utilizzo e della trasparenza per gli utilizzatori. Da questi presupposti è nata l’iniziativa del Legislatore comunitario che ha portato all’emanazione del Reg.(CE) 767/09 sull’immissione sul mercato e sull’uso dei mangimi e alla conseguente semplificazione e armonizzazione della normativa in materia.
Un principio fondamentale è la distinzione che il Regolamento apporta tra la definizione di “etichetta” e di “etichettatura”.
Se l’etichetta rappresenta un’indicazione che accompagna fisicamente il mangime (poiché è scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul recipiente contenente mangimi o ad essi attaccata), l’etichettatura è un concetto più ampio che comprende l’etichetta e l’insieme delle informazioni fornite su un determinato mangime con qualsiasi mezzo, (compresi imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e fascette) che accompagnano un dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche a fini pubblicitari.
E’ ovvio che le informazioni fornite per un dato mangime, tramite i vari mezzi propri dell’etichettatura, devono essere coerenti con le informazioni fornite con l’etichetta.
L’etichettatura dei mangimi si divide in obbligatoria e facoltativa, quindi volontaria, che deve comunque rispettare i principi generali del regolamento citato. Per ciò che riguarda l’etichettatura obbligatoria, il regolamento prescrive requisiti precisi e specifici per ogni categoria di mangimi mentre per quanto riguarda l’etichettatura facoltativa invece, il testo lascia al responsabile dell’etichettatura la scelta di quali informazioni fornire sul mangime, e indica, nell’art.13 le modalità per l’utilizzo delle allegazioni (claims).
L’ etichettatura: la responsabilità
Consolidando il principio comune della normativa vigente, che affida in primis agli operatori la responsabilità di garantire la rispondenza dei propri prodotti alla norma, anche la veridicità e la correttezza dell’etichettatura sono una responsabilità dell’operatore del settore dei mangimi. Il regolamento individua il “responsabile dell’etichettatura” come l’operatore del settore dei mangimi che immette per primo un mangime sul mercato o, se del caso, l’operatore del settore dei mangimi il cui nome o la cui ragione sociale sono utilizzati per la commercializzazione del mangime.
Il primo caso è quello di un produttore che immette il mangime, da esso prodotto, sul mercato commercializzandolo col proprio nome/ragione sociale. Il secondo caso è quello di una produzione conto terzi, per cui il mangime viene prodotto da un operatore per essere commercializzato col nome/ragione sociale di un altro (committente o distributore); l’indicazione del produttore/importatore di mangimi composti, può essere fornita tramite il suo nome/ragione sociale e indirizzo, o in alternativa indicando solo il suo numero di riconoscimento o d’identificazione.
Il responsabile di etichettatura garantisce la presenza e l’esattezza delle indicazioni fornite attraverso qualsivoglia mezzo (etichetta, brochures, pubblicità, internet..). La persona responsabile dell’etichettatura, oltre a garantire quanto sopra, è tenuta a fornire alle autorità competenti, qualora lo richiedano, ogni informazione concernente la composizione o le proprietà dichiarate dei mangimi che immette sul mercato, nonchè la prova scientifica delle allegazioni. Tuttavia ciò non solleva in nessun caso il produttore o altri operatori coinvolti, dal rispetto dei requisiti normativi previsti e dalla relativa responsabilità legale per la tipologia di attività che essi svolgono.
Purtroppo in molti prodotti rinvenibili sul mercato, l’indicazione ingannevole per l’utilizzatore è spesso già presente al livello della denominazione obbligatoria del tipo di mangime. Infatti, poichè i mangimi possono essere esclusivamente presentati come: materie prime per mangimi o mangimi semplici, mangimi composti (completi /complementari), additivi per mangimi, premiscele, nessun’altra denominazione del tipo del mangime dovrebbe essere ammessa nell’etichettatura dei mangimi.
L’indicazione di una tipologia di mangime “personalizzata” non contemplata dalla normativa, rende ovviamente difficile la categorizzazione di tali prodotti fuorviando l’utilizzatore in merito alle caratteristiche e all’uso degli stessi.
Con lo scopo di dare un supporto in caso di dubbio la Raccomandazione della Commissione del 14 gennaio 2011 stabilisce delle linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari.
Ulteriori indicazioni, possono essere usate per dettagliare la denominazione del mangime, a patto che la denominazione del mangime sia chiaramente e inequivocabilmente indicata conformemente a quanto previsto dalla normativa e che tali indicazioni rispettino le prescrizioni per l’etichettatura facoltativa di cui all’art. 22 del regolamento e, se del caso, per le allegazioni di cui all’art.13.
Le materie prime per mangimi
Questa è la definizione data dal legislatore: “Le materie prime o mangimi semplici sono prodotti di origine vegetale o animale, il cui obiettivo principale è soddisfare le esigenze nutrizionali degli animali, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale, in quanto tali o previa trasformazione, oppure alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto di premiscele”
Le materie prime possono essere somministrate direttamente agli animali, assumendo il ruolo di un mangime semplice, essere ingredienti di un mangime composto (unione di almeno due materie prime) o costituire il supporto per gli additivi nelle premiscele. L’aggiunta di additivi alla materia prima per mangimi è ammessa (es. conservanti), conformemente ai regolamenti autorizzativi dei singoli additivi. Si considera ancora materia prima, l’unione di due materie prime in cui una funge da legante o denaturante dell’altra (la percentuale di quest’ultima non deve superare il 3 % del peso totale), a patto che ne sia riportato in etichetta il nome, la natura e la quantità.
Al fine di migliorare l’etichettatura delle materie prime per mangimi e dei mangimi composti è stato istituito il Catalogo comunitario delle materie prime per mangimi. Il Catalogo, non esaustivo e il cui uso, purtroppo, è volontario, facilita lo scambio di informazioni sulle
caratteristiche delle materie prime per mangimi ed è in costante aggiornamento su iniziativa dei rappresentanti dei settori europei dei mangimi (associazioni di categoria).
L’uso del catalogo da parte degli operatori del settore dei mangimi è facoltativo tuttavia, la denominazione di una materia prima per mangimi figurante nel catalogo può essere utilizzata soltanto a condizione che ne siano rispettate tutte le pertinenti disposizioni. L’utilizzo di materie prime non inserite nel Catalogo ed immesse per la prima volta sul mercato UE, deve essere comunicato immediatamente dall’operatore tramite la notifica nel Registro Internet delle materie prime per mangimi http://www.feedmaterialsregister.eu/.
La presenza di una materia prima nel registro non fornisce alcuna informazione in relazione alla sua sicurezza d’uso. Pertanto non solleva il singolo operatore del settore dei mangimi dalle sue responsabilità in merito alla sicurezza dei mangimi di cui all’art.4 del Reg.(CE) 767/09 e in generale alla normativa sulla sicurezza alimentare (Reg.(CE) 178/02) e dei mangimi (Reg.(CE) 183/05. Il Catalogo e il Registro, non sono pertanto liste positive e chiuse di materie prime ammesse per motivi sanitari, ma sono strumenti per migliorare la trasparenza di mercato e valorizzare i prodotti stessi.
I tipi di mangime composto
I mangimi composti sono miscele di almeno due materie prime per mangimi, contenenti o meno additivi per mangimi, destinati all’alimentazione degli animali per via orale sotto forma di: 1) mangimi completi: mangimi composti che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera; 2) mangimi complementari: mangimi composti con contenuto elevato di talune sostanze, ma che, per la loro composizione, sono sufficienti per una razione giornaliera soltanto se utilizzati in associazione con altri mangimi.
La denominazione “mangime complementare” è ammessa fintantoché i tenori di additivi non sono superiori alle 100 volte il livello massimo di additivo autorizzato per il mangime completo. Se contenenti tenori di additivi superiori a quelli suddetti, ma che non soddisfano un particolare fine nutrizionale, non possono essere considerati conformi alla normativa. Infatti, tali prodotti, sono non conformi sia per motivi di etichettatura, sia per motivi di sicurezza. Le alte concentrazioni di additivi in essi contenuti, li rendono di fatto non somministrabili tal quali agli animali, rendendo necessaria una miscelazione preventiva nei mangimi, così come previsto per le premiscele.
Tra i mangimi composti si include il mangime medicato. Per alimento medicamentoso s’intende qualsiasi miscela di medicinale o medicinali veterinari e alimento preparata prima della sua immissione in commercio e destinata ad essere somministrata agli animali senza trasformazione, per le sue proprietà curative o preventive o per le altre proprietà del medicinale.(D.Lgs n.193/2006);
Purtroppo in Italia non possono essere posti in libera vendita mangimi di questo tipo in quanto la legislazione nazionale non fa differenza tra medicinali per animali da reddito e da compagnia. Solo con prescrizione medica ed in quantità non consone ad un uso hobbistico l’acquacoltura professionale ha a disposizione
Le allegazioni (claims)
Il termine allegazione o il più familiare termine anglosassone “claim”, indica un’indicazione fornita tramite l’etichettatura o la presentazione di un mangime composto o materia prima, finalizzata a richiamare l’attenzione dell’utilizzatore sulla presenza o sull’assenza di una data sostanza, su una specifica caratteristica nutrizionale o processo o su una funzione specifica correlata con uno di questi aspetti. Si tratta nello specifico di un particolare tipo di indicazioni, totalmente facoltative, che possono essere utilizzate per le finalità di cui sopra, fermo restando il rispetto dei principi della normativa di etichettatura dei mangimi. Il claim può essere effettuato anche con immagini, disegni o fotografie, oltre che con indicazioni di etichettatura scritte.
Sono ammesse allegazioni solo se queste sono oggettive, verificabili dalle autorità competenti e comprensibili per l’utilizzatore dei mangimi. Al fine di dimostrare la veridicità e l’oggettività delle allegazioni utilizzate, il responsabile dell’etichettatura deve essere in possesso, dal momento in cui immette il prodotto sul mercato, di una prova scientifica dell’allegazione, in modo da poterla fornire su richiesta all’autorità competente. A tal fine, è possibile fare un riferimento a dati scientifici pubblicamente accessibili o a ricerche documentate effettuate dalla società.
Ad esempio per claims legati alla quantità, presenza o assenza di alcune sostanze nel mangime, potranno essere ritenute valide evidenze di formulazione, prove analitiche documentate, prove di ricerca e sviluppo dei prodotti. Per altre tipologie di claims, ad esempio quelli funzionali, tali evidenze risultano perlopiù inappropriate. In tal caso la letteratura scientifica, pubblicazioni di autorità internazionali pertinenti, opinioni scientifiche di organismi riconosciuti ed università, etc.. possono fornire la prova oggettiva di un’allegazione.
Qualora l’autorità competente, anche su segnalazione di un acquirente, giudichi che un’allegazione non è sufficientemente sostanziata, questa è da considerare ingannevole ai sensi dell’articolo 11 del Reg.(CE) 767/09.
Qualora la presenza di un additivo o di una materia prima venga evidenziata in etichettatura, per esempio tramite parole, disegni o fotografie, devono essere riportate obbligatoriamente le seguenti indicazioni: 1) Quantità esatta della materia prima; 2) Nome (da relativo atto autorizzativo) e quantità aggiunta dell’additivo per mangimi. Si ritiene che tale evenienza non si verifichi in caso di loghi aziendali stilizzati, non riferiti al prodotto/linea di prodotti, ma esclusivamente alla ragione sociale dell’operatore.
Le allegazioni non possono indicare o indurre a credere che i mangimi prevengano, trattino o curino una malattia con le uniche eccezioni in merito che riguardano i mangimi medicati. Per tale motivo, è da considerarsi improprio l’utilizzo di termini tipici della prassi medicoveterinaria, che possono in qualche modo indurre l’acquirente a pensare che il mangime in questione abbia un qualche effetto curativo o preventivo, quali ad esempio: dose, dosaggio, cura, trattamento, rimedio, prevenire, liberare da, trattare, guarire, riparare, ristabilire.
E’ ammesso invece l’utilizzo di allegazioni riguardanti l’ottimizzazione dell’alimentazione e il rafforzamento o la salvaguardia delle condizioni fisiologiche degli animali. E’ consentito inoltre evidenziare l’azione rispetto agli squilibri nutrizionali, ma a condizione che non vi sia alcun sintomo patologico associato.
I Codici di buona pratica di etichettatura dei mangimi
Al fine di migliorare l’adeguatezza dell’etichettatura e ai sensi dell’artt. 25 e 26 del reg.(CE) 767/09, sono stati istituiti i 2 codici comunitari di buona pratica di etichettatura dei mangimi (uno per animali da compagnia e uno per animali produttori di alimenti). I codici, una volta adottati dalla Commissione Europea, possono essere adottati dagli operatori del settore dei mangimi su base volontaria. I
n particolare, tali codici forniscono orientamenti relativamente alla presentazione delle indicazioni di etichettatura, all’etichettatura facoltativa e all’utilizzo delle allegazioni.
Al momento, risulta adottato il codice di buona pratica di etichettatura_degli alimenti per animali da compagnia – FEDIAF, disponibile sul sito della Commissione Europea .
Fermo restando il carattere totalmente volontario del codice, l’operatore del settore dei mangimi può utilizzare un claim che vanta la sua adozione (del Codice) nell’etichettatura del proprio mangime, solo se ne rispetta tutte le condizioni.
Conclusioni
Concludo con la mia personale opinione sulla questione.
Una conoscenza adeguata e aggiornata delle norme, con particolare riferimento all’etichettatura e alla classificazione dei mangimi, permette di acquistare in maniera consapevole un prodotto efficace per lo scopo voluto.
L’ attività di “controllo indiretto” che può svolgere l’utente informato al momento dell’acquisto è di particolarmente importanza per evitare l’immissione sul mercato di mangimi non correttamente etichettati e il loro uso, e di conseguenza garantire la trasparenza d’informazione, la sicurezza d’impiego e le corrette pratiche commerciali.
Allegati: Regolamento (CE) n° 767/2009 del 13 luglio 2009
Articolo correlato : Interpretare le etichette dei mangimi
One comment:
Bell’articolo e giusta regolamentazione anche se a mio avviso la parte dell ” etichettatura facoltativa non dovrebbe esserci ed essere tutta obbligatoria…lo stesso vale per tanti altri prodotti per il pond ( liquidi e polveri) di cui non si sa mai il contenuto.